Quali devono essere i requisiti di una saldatrice?

Macchina-saldatrice

Allo scopo di garantire questa sicurezza la Commissione Europea elabora dei documenti che (in ordine d’importanza) vanno sotto il nome di Regolamento, Direttiva e Atto Delegato. La Sicurezza dei prodotti è un obbligo non è un optional e ciò comporta, dal punto di vista di un qualsiasi produttore, un cambio di mentalità profondo. Nelle nuove regole emesse dalla Commissione e recepite in forma di Legge locale dal singolo Stato Membro, è sempre più evidente il ruolo attivo (nel senso di responsabilità legale) di tutta la catena di distribuzione, non è un caso che gli importatori, i mandatari e i distributori abbiano obblighi simili ai produttori (se non identici nel caso degli importatori che importano prodotti dai paesi terzi, cioè da fuori Europa) e in primo luogo hanno il dovere di NON immettere sul mercato prodotti non conformi e quindi non sicuri. La definizione di Sicurezza è certamente ampia e passa attraverso aspetti che spesso ci si dimentica di considerare come, per esempio, il fatto che l’utilizzo, in cantiere, di una macchina od attrezzatura deve essere valutata nel POS (Piano Operativo di Sicurezza) mediante le informazioni fornite dal produttore della macchina o attrezzatura, ecc.

Per rispondere alla domanda che è nel titolo di questa breve News Letter in maniera corretta è necessario inquadrare l’Unità di controllo (saldatrice) dal punto di vista della Sicurezza, questo apparecchio elettrico fa riferimento ai seguenti documenti legali:

  • Direttiva 2014/30 UE (entrata in vigore ad Aprile 2016) concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla compatibilità elettromagnetica
  • Direttiva 2014/35 UE (entrata in vigore ad Aprile 2016) concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato del materiale elettrico destinato a essere adoperato entro taluni limiti di tensione
  • Direttiva 2011/65 UE (entrata in vigore a Gennaio 2013) sulla restrizione dell’uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche
  • Direttiva 2014/53 UE   (entrata in vigore ad Aprile 2016) concernente l’armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative alla messa a disposizione sul mercato di apparecchiature radio (nel caso l’apparecchiatura sia dotata di sistemi GPS).

Per dimostrare la soddisfazione dei requisiti di sicurezza la Commissione Europea, in accordo con il CEN/CENELEC prepara le norme armonizzate (Harmonized Standards) che hanno validità sull’intero territorio della UE. Soddisfare i requisiti indicati in queste norme tecniche fornisce la presunzione di conformità dell’apparecchiatura ai documenti legali precedentemente indicati. Naturalmente gioca un ruolo importante anche la Direttiva Generale sulla Sicurezza dei Prodotti che fornisce indicazioni per come deve essere redatto il Manuale d’uso delle apparecchiature e dei contenuti minimi che devono comparire in esso in modo che queste informazioni possano essere utilizzate dai responsabili della sicurezza in cantiere e in ultimo stabilisce che le istruzioni dei prodotti debbano essere redatte nella lingua del paese in cui il prodotto è immesso sul mercato.

I requisiti funzionali e operativi di questa apparecchiatura, tensioni di funzionamento, tipologia, controlli sulla saldatura, ecc. sono, invece, indicati nella ISO 12176-2 norma citata nella UNI EN 12007-2 a sua volta indicata nella Regola Tecnica emessa dal Ministero, D.M. 16 Aprile 2008, per le linee di distribuzione del gas combustibile.

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